(massima n. 1)
L'inammissibilità dell'impugnazione conseguente al fatto che la stessa sia stata presentata nella cancelleria del giudice ad quem anziché in quella del giudice a quo, come invece disposto dall'art. 582 c.p.p., non è suscettibile di sanatoria; in particolare non può al riguardo trovare applicazione la previsione di cui all'art. 568, quinto comma, stesso codice, che disciplina il diverso caso in cui l'impugnazione sia proposta ad un giudice incompetente (cui fa obbligo di trasmettere gli atti a quello competente) e che, dunque, attenendo alla sola ipotesi della proposizione del gravame, non concerne quella relativa alle modalità della sua presentazione, disciplinate appunto dal ricordato art. 582, e la cui inosservanza, a tenore dell'art. 591, primo comma, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione.