(massima n. 1)
Le intercettazioni telefoniche possono costituire valida fonte di ricostruzione del quadro indiziario prima ancora che vengano trascritte, purchč siano state rispettate le norme processuali concernenti le autorizzazioni e le modalitā di esecuzione, in quanto, da un lato, il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, disposte in altro procedimento, presso l'autoritā giudiziaria competente per il diverso procedimento, non č causa di inutilizzabilitā dei risultati delle intercettazioni, e dall'altro il mancato rispetto degli artt. 267 e 268 c.p.p. rileva solo in tema di prova ai fini del giudizio.