(massima n. 1)
La violazione di sigilli punita dall'art. 349 c.p. č reato istantaneo, che si perfeziona con il solo fatto della rimozione, rottura, apertura, distruzione dei sigilli, ovvero con la realizzazione di un qualsiasi comportamento idoneo a rendere frustrante l'assicurazione della cosa mediante i sigilli, pur lasciando intatti i medesimi. Ogni evento ulteriore, in particolare la manomissione della cosa posta sotto il sigillo, č irrilevante, potendo solo dar luogo ad altro reato, ovvero costituire effetto valutabile per la determinazione della gravitā del reato.