(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 164, comma primo, c.p. la sospensione condizionale della pena č concessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate dall'art. 135 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrā dal commettere ulteriori reati, con la conseguenza che il giudizio prognostico deve necessariamente essere vincolato alla valutazione delle circostanze indicate dall'art. 133 c.p. tra cui l'esame della capacitā a delinquere desunte, tra l'altro, dai precedenti penali e giudiziari. (Nella specie il giudice aveva concesso il beneficio ad imputato gravato da numerosi precedenti affermando solo apoditticamente che lo stesso si sarebbe presumibilmente astenuto dal commettere ulteriori reati. La Corte ha annullato, con rinvio, detta pronuncia enunciando il principio di diritto sopra riportato).