(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, ai fini della formulazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164 comma primo c.p., non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio. Ne consegue che non è di per sé ostativo alla detta concessione il fatto che, in presenza di altri elementi considerati prevalenti, la condotta dell'imputato susseguente al reato sia stata connotata da una reiterazione del medesimo illecito. (Nella specie l'imputato, cui era addebitato un reato di diserzione, risultava essere stato nuovamente denunciato per analogo reato commesso successivamente).