(massima n. 1)
L'art. 4 lett. d) del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, laddove per la determinazione della pena per il furto ai fini dell'amnistia deroga alla prevalenza delle attenuanti di cui ai nn. 2 e 4 dell'art. 62 c.p. rispetto alle circostanze aggravanti di qualsiasi specie, attribuendo rilevanza alle aggravanti di cui ai nn. 1 e 4 seconda parte dell'art. 6225 c.p., deve essere interpretato non nel senso che la presenza di una di questi elimini l'effetto delle attenuanti, bensė nell'altro che si tiene conto unicamente di una delle predette aggravanti ex art. 625 nn. 1 e 4 in parte qua, con esclusione di tutte le altre contestate. Conseguentemente il furto tentato, aggravato da una sola delle due predette e da altre aggravanti di qualsiasi specie, in corso con una delle due attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 c.p., č compreso nell'ambito dell'amnistia essendo punito, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625 primo comma c.p., con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni.