(massima n. 3)
Qualora il giudice del dibattimento rigetti la richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato in conseguenza della ritenuta non concedibilità della chiesta sospensione condizionale della pena, posta come condizione subordinante dell'efficacia della richiesta stessa, non sussiste incompatibilità a procedere o partecipare al giudizio di tale giudice il quale, senza compiere valutazione di merito né in tema di responsabilità o di accertamento della presenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 129 c.p.p. né in ordine all'accoglibilità della richiesta né in merito alla prognosi condizionante la concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p., si è limitato ad esaminare, solo ed esclusivamente, alcuni dati particolari di natura oggettiva emergenti da documenti fidefacienti, quali il certificato penale dell'imputato e il provvedimento di custodia cautelare, dei quali ha ricavato, con metodo induttivo, il giudizio positivo circa la pericolosità sociale del prevenuto. Tale giudizio sulla personalità dell'imputato non può ritenersi incluso tra «i fatti oggetto dell'imputazione» sicché con riferimento ad esso non è ravvisabile una ragione di ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 37, lett. b), c.p.p.