(massima n. 1)
L'attivitą di amministratore, svolta da soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, non č sufficiente di per sé a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati provento di delitto ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attivitą delittuosa attribuita all'indagato essere separata da quella lecitamente svolta. Ai fini della confiscabilitą dei beni in questione occorre che sia positivamente dimostrata una qualsivoglia correlazione (come, ad esempio, la contitolaritą delle quote societarie, la comproprietą dei beni, l'assunzione da parte di terzi delle indicate qualitą per conto dell'indagato) tra i beni medesimi e l'attivitą illecita attribuita all'indagato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.