(massima n. 1)
Poiché dal momento consumativo del delitto di corruzione esula l'effettivo compimento dell'atto tanto che il reato si consuma anche se il pubblico ufficiale non faccia seguire alla promessa o alla ricezione dell'utilitą l'atto che si č impegnato a compiere (l'adempimento si sostanzia, infatti, in un elemento determinante per la prova dell'effettiva esistenza del pactum sceleris) la mancata individuazione in concreto del singolo «atto» che avrebbe dovuto essere omesso, ritardato o compiuto dal pubblico ufficiale contro i doveri del proprio ufficio, non fa venir meno il delitto di cui all'art. 319 c.p. ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale venne effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che, pur avendo accertato l'avvenuta retribuzione a favore del pubblico ufficiale, aveva ritenuto insussistente il reato di corruzione, non essendo stato specificamente individuato l'atto omesso o ritardato e che, comunque, avrebbe dovuto essere omesso o ritardato).