(massima n. 1)
È inoppugnabile il provvedimento col quale il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di singoli decreti penali per violazioni della stessa specie e disponga la riunione dei relativi procedimenti, con la restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di una richiesta di pena più congrua. Né è configurabile l'abnormità di un siffatto provvedimento, per il fatto che esso contiene statuizioni accessorie e superflue, poiché esse non sono vincolanti per il pubblico ministero. Il rigetto della richiesta dei decreti penali di condanna, con la restituzione degli atti, comporta la regressione alla fase delle indagini preliminari e pertanto la riunione dei procedimenti disposta dal giudice per le indagini preliminari non corrisponde alla riunione in senso tecnico di cui agli artt. 17 e 19 c.p.p. (che può avere ad oggetto processi e non procedimenti). Essa vale, dunque, soltanto a segnalare al pubblico ministero l'opportunità di esperire indagini contestuali e formulare richieste congiunte in relazione a procedimenti distinti.