(massima n. 1)
Nel caso di riesame di un provvedimento che dispone una misura cautelare personale, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza in camera di consiglio č causa di una nullitā che, in quanto non definita assoluta dall'art. 127, quinto comma, c.p.p. e non attinente ad una ipotesi in cui č obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 c.p.p. Ne consegue che la omessa eccezione da parte del difensore della detta nullitā di fronte al tribunale del riesame produce la non deducibilitā dell'eccezione stessa innanzi alla Cassazione.