(massima n. 1)
La violenza che, al pari della minaccia, è tra gli elementi costitutivi del delitto di rapina, può essere esercitata direttamente contro il possessore ovvero nei confronti di altra persona diversa dal detentore della cosa, purché tra la violenza e l'impossessamento interceda un nesso di causalità tale che abbia carattere di immediatezza, sicché l'impossessamento sia derivazione diretta della violenza stessa. Ne deriva l'assorbimento, in virtù del principio di specialità, della violenza privata, nella fattispecie di rapina. (La Suprema Corte ha ritenuto assorbiti nella rapina i reati di violenza privata commessi in danno dei funzionari e di quanti, essendo presenti nei locali della banca, avrebbero potuto ostacolare il fine delittuoso con la reazione).