(massima n. 1)
La regola dettata dall'art. 568, quinto comma, seconda parte, c.p.p., secondo cui, nel caso che l'impugnazione sia stata proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non può trovare applicazione nel caso di inosservanza dell'art. 582 c.p.p, consistita nella presentazione dell'atto di impugnazione nella cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello dovuto trattandosi di inosservanza rientrante fra quelle espressamente previste a pena di inammissibilità dall'art. 591, quinto comma, lettera c), c.p.p. e non assimilabile alla proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile l'impugnazione di un provvedimento in materia di misure di prevenzione presentata, in violazione del combinato disposto dell'art. 4, ultimo comm, L. n. 1423/1956 e degli artt. 680, terzo comma e 582, primo comma, c.p.p., nella cancelleria della corte d'appello invece che in quella del tribunale dal quale era stato emesso il provvedimento impugnato).