(massima n. 1)
Il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza approva il provvedimento di ammissione del lavoro all'esterno (nella specie frequenza di un minore di istituto di istruzione) non č suscettibile di ricorso per cassazione. (In motivazione, la Suprema Corte ha ritenuto che il magistrato di sorveglianza, analogamente a quanto previsto in tema di approvazione del programma di trattamento, debba limitarsi a restituire il provvedimento all'autoritā carceraria con le osservazioni ritenute necessarie, al fine di una nuova formulazione, quando sia dissenziente).