(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di ricettazione l'arma alterata con la mozzatura delle canne, che risponde alla finalitā di facilitare l'occultamento e del potenziamento dell'arma, non č di per sé reato, senza alcun ulteriore elemento indicativo di illecita provenienza dell'arma stessa, a differenza dell'abrasione dei numeri di matricola che costituisce la prova evidente della provenienza del reato e della necessaria consapevolezza di tale illecita provenienza da parte della persona nel cui possesso l'arma clandestina viene trovata.