(massima n. 1)
Nel caso in cui essendo stati proposti avverso la stessa sentenza appello da una delle parti e ricorso per cassazione dall'altra e non essendosi fatto luogo a conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., si sia giudicato del solo appello proposto, deve ritenersi che l'esame parziale della res iudicanda da parte del giudice di appello, per aver trascurato del tutto l'esame di una delle impugnazioni proposte, realizzi solo e non tanto un error in procedendo, deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., quanto un vero e proprio error in iudicando, deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) e lett. e) stesso codice. Infatti la violazione di norme processuali che vengono ad incidere sulla valutazione del merito del giudizio, sia quanto alla qualificazione giuridica del reato, sia quanto alla ricostruzione del fatto, possono essere denunciate come violazioni sostanziali e non solo come violazioni del rito e non v'č dubbio che l'escludere dalla valutazione una rilevante parte della res iudicanda sottoposta all'esame del giudice realizza un errore del giudizio. (Nella specie mentre l'imputato aveva proposto appello il P.M. aveva presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata dal Gip a seguito di giudizio abbreviato ed il giudice di appello aveva celebrato il relativo giudizio avendo riguardo alla sola impugnazione dell'imputato; la Cassazione, enunciando il principio di cui in massima, ha annullato la sentenza, rinviando ad altra sezione della corte di appello e dichiarando convertito in appello il ricorso per cassazione a suo tempo proposto dal P.M., ed ha rilevato altresė che la mancata conversione, considerata sotto il profilo dell'error in procedendo verrebbe comunque ad incidere sull'iniziativa del P.M. nell'azione penale; iniziativa che va tutelata anche in sede di impugnazione ed č rilevante ai sensi dell'art. 179 c.p.p.).