(massima n. 1)
Il giudice di merito non può negare le attenuanti generiche solo perché, indipendentemente dalla loro applicazione, considera adeguata la pena, ma deve prima stabilire se le attenuanti generiche devono essere applicate, poi, quando occorre, effettuare il giudizio di comparazione ed infine operare la determinazione della pena. (Nella specie il giudice dell'appello aveva rigettato la richiesta delle attenuanti generiche, senza considerare le ragioni addotte dall'impugnante, con la frase di stile «la pena in concreto inflitta risulta proporzionata all'entità del fatto e alla personalità del soggetto». Questa Corte ha annullato per vizio di motivazione, affermando il predetto principio).