(massima n. 1)
L'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno di regola non può essere concessa sulla base della sola dichiarazione della persona offesa di essere stata integralmente risarcita dei danni sul rilievo che la dichiarazione della vittima potrebbe essere dettata da ragioni di mera convenienza; tale indirizzo deve essere, però, contemperato dalla possibilità di riconoscere la sussistenza della predetta attenuante allorquando il giudice, in forza del principio del libero convincimento, ritenga veritiera l'affermazione della persona offesa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.G., la corte del merito aveva ritenuto di dover dare pieno credito alla dichiarazione espressa dalla persona offesa di essere stata risarcita, e ciò, anche avuto riguardo alla mancanza di prove contrarie emergenti dagli atti processuali).