(massima n. 1)
Una volta accertati, da un lato, la natura obiettivamente rumorosa di una determinata attivitā lavorativa e, dall'altra, la inosservanza delle prescrizioni che ne regolano l'esercizio, č irrilevante, ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 659 comma secondo c.p., l'indagine circa l'intensitā e la tollerabilitā o meno, in concreto, dei rumori. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, č stata affermata la sussistenza del reato con riguardo all'esercizio, in ora non consentita, di un frantoio oleario funzionante con motore elettrico che muoveva la macina e il nastro trasportatore).