(massima n. 1)
La contestazione di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo camorristico armata (art. 416 bis, commi terzo e quarto, c.p.) non integra fusione del già contestato delitto di cui agli artt. 416 bis, comma primo, c.p. nonché dei reati di detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo (artt. 10, 12, 14 L. 14 ottobre 1974, n. 497) e, pertanto, dalla notificazione del provvedimento di custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis, commi terzo e quarto, c.p. comincia a decorrere un nuovo e autonomo termine di custodia cautelare. Ciò perché chiamare a rispondere taluno di partecipazione ad un sodalizio criminoso e di detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo è cosa diversa dall'indagarlo quale partecipante ad una associazione criminosa armata. Nel primo caso le armi debbono essere nella disponibilità dell'associato e non è detto che per ciò solo lo siano in quella dell'associazione, mentre nel secondo debbono essere proprio nella disponibilità di questa.