(massima n. 1)
La circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 2 dell'art. 605 c.p., ossia l'esser stato il sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, è di natura soggettiva, ma rientrando tra quelle concernenti «le qualità personali del colpevole» e non tra quelle «inerenti alla persona del colpevole» (tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 70 c.p.), non è soggetta al regime dell'art. 118 c.p., bensì a quello di cui all'art. 59, secondo comma, stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa.