(massima n. 1)
Il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente prevedute come attenuanti ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., quando si presentino con connotazioni, positivamente valutate, tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla «quantitą», oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l'attribuzione ad essi della potenzialitą di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge.