(massima n. 1)
Il giudizio prognostico di cui all'art. 164, primo comma, c.p. può essere fondato unicamente sulle circostanze di cui all'art. 133 dello stesso codice, tra le quali non può farsi rientrare quella costituita dai convincimenti religiosi del colpevole. (Fattispecie in tema di sospensione condizionale concessa a soggetto aderente al movimento dei «Testimoni di Geova», resosi responsabile del reato di cui all'art. 8, secondo comma della L. 15 luglio 1972, n. 772, come modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1974, n. 695).