(massima n. 1)
L'esercizio di attività di interesse della mafia non può essere considerato elemento di prova dell'appartenenza all'associazione mafiosa. (Nella specie si è anche chiarito che il solo esercizio di case da gioco, non costituendo delitto, non può integrare il programma dell'associazione criminosa e che gli eventuali delitti previsti per attuare il metodo tipico della mafia, e perciò strumentali, non possono sostituire i delitti-fine che costituiscono l'elemento tipico del programma dell'associazione criminosa).