(massima n. 1)
La competenza a procedere all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p. spetta al Gip anche nel caso in cui egli abbia rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare e la stessa sia stata disposta dal tribunale per il riesame in seguito ad appello del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il Gip aveva sollevato conflitto sostenendo che la competenza a provvedere all'interrogatorio spettava al tribunale, sul rilievo che avendo il suo ufficio ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'applicazione della misura cautelare, non poteva procedere anche all'interrogatorio che ha lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni di applicabilitą della misura e le esigenze cautelari; la Cassazione ha invece ritenuto la competenza del Gip, osservando che in casi del tipo di quello considerato questi, mediante l'interrogatorio, deve valutare se permangono le condizioni ravvisate dal tribunale con l'ordinanza applicativa della misura cautelare, ed ha conseguentemente enunciato il principio di cui in massima).