(massima n. 1)
Il fatto che determinati elementi non abbiano alcuna rilevanza probatoria ai fini della decisione non impedisce che gli stessi — se debitamente documentati e, quindi, destinati ad essere inseriti nel fascicolo del pubblico ministero — vengano utilizzati, nell'ambito delle indagini preliminari, da soli o insieme agli altri elementi posti a base della contestazione, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emanazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte Suprema ha ritenuto utilizzabili ai fini dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere il contenuto di conversazioni tra privati intercettate senza la piena osservanza degli artt. 267 e 268, primo e terzo comma, c.p.p., perché in tal caso l'«inutilizzabilità» impedisce soltanto che le dette conversazioni possano concorrere a formare il convincimento finale del giudice sulla fondatezza della notitia criminis, ma non anche che il giudice le esamini per accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare).