(massima n. 1)
In tema di circostanze attenuanti, il danno o il pericolo di danno che deriva al consumatore di sostanza stupefacente dalla azione criminale dello spacciatore non può mai ritenersi di speciale tenuità, sia perché inerente alla salute di una persona (e quindi non classificabile con i normali parametri relativi alla determinazione del danno patrimoniale), sia perché bisogna tener conto non solo dei danni immediati arrecati alla salute del tossicodipendente, ma anche di quelli non immediati ma pur sempre ricollegabili all'uso delle sostanze stupefacenti. Ne consegue che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., come modificato dall'art. 2 L. n. 19/1990, non è applicabile al reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di lucro.