(massima n. 1)
Il tentato furto, aggravato da una circostanza speciale compresa nell'elencazione dell'art. 625 c.p. (con esclusione dei nn. 1 e 4) e da una circostanza aggravante comune compresa nell'elencazione dell'art. 61 stesso codice (con esclusione della n. 7) di cui non si tiene conto a norma dell'art. 4 n. 1 lett. c), ultima parte D.P.R. n. 75/1990, č compreso nell'ambito di clemenza di cui al D.P.R. precitato, atteso che la pena edittale massima prevista dall'art. 625 autonoma e diversa da quella ordinaria del reato di tentato furto semplice diminuita di un terzo ex art. 56 c.p. č uguale e comunque non superiore agli anni quattro di reclusione, che costituisce il limite massimo della pena edittale, previsto dall'art. 1, lett. a) D.P.R. previsto, per l'applicabilitā dell'amnistia a ciascun reato consumato o tentato.