(massima n. 1)
L'ordinanza di sospensione del termine di custodia cautelare emessa ai sensi dell'art. 304 c.p.p. non č ricorribile in cassazione ma soltanto appellabile ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice, come espressamente previsto dal comma primo del citato art. 304, e l'impugnazione va devoluta al «tribunale della libertą», anche se esperita contro un provvedimento del giudice di secondo grado, stante il carattere generale di tale competenza relativa pure alle ordinanze in materia di misure cautelari processuali adottate nel corso del giudizio.