(massima n. 1)
L'esclusione oggettiva dall'indulto per le pene inflitte per i reati di cui all'art. «630, primo, secondo e terzo comma» c.p. prevista dall'art. 8, primo comma, lettera a), n. 38, D.P.R. n. 865 del 1986, analogamente a quelle previste dall'art. 8, D.P.R. n. 744 del 1981 e dall'art. 3, primo comma, lettera a), n. 4, D.P.R. n. 394 del 1990, non esclude l'applicabilità del condono allorché sia stata applicata taluna delle attenuanti speciali previste dal quarto e quinto comma dell'art. 630 c.p. (La Cassazione ha altresì evidenziato che l'indulto deve ritenersi invece inapplicabile quando ricorrano attenuanti diverse da quelle suindicate, ancorché le stesse rendano operante il sesto comma dell'art. 630 c.p., giacché esse non escludono che la condanna debba considerarsi inflitta per l'una o per l'altra delle fattispecie criminose previste dai primi tre commi del suddetto articolo, mentre, d'altro canto, diversamente opinando, si perverrebbe all'assurda conseguenza che le attenuanti di tipo comune, genericamente richiamate dal sesto comma dell'art. 630 c.p., renderebbero applicabile l'indulto solo alle più gravi ipotesi previste dal secondo e terzo comma di tale articolo, alle quali esclusivamente si riferisce il succitato sesto comma, e non anche a quella meno grave di cui al primo comma del medesimo articolo).