(massima n. 1)
L'adozione del rito abbreviato, nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, comporta che le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate in detti procedimenti debbano essere proposte nei termini indicati dall'art. 585 c.p.p. e nelle forme previste dagli artt. 581 e seguenti stesso codice.