(massima n. 1)
Non č possibile rettificare ai sensi dell'art. 130 c.p.p., per il formarsi della res judicata, il provvedimento della Corte di cassazione che, nel dichiarare inammissibile il ricorso del minorenne, lo abbia condannato al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria in favore della cassa per le ammende.