(massima n. 1)
La nullitā derivante dall'inosservanza del termine di cui all'art. 309, ottavo comma, c.p.p., pur essendo di ordine generale, non ha, tuttavia, carattere assoluto ed č quindi soggetta ai limiti di deducibilitā di cui all'art. 182 c.p.p., come pure alla sanatoria di cui all'art. 184 dello stesso codice.