(massima n. 1)
La semplificazione e la maggiore celeritā, che caratterizza il giudizio camerale, nell'ipotesi prevista dall'art. 599 c.p.p. non consente, di superare l'esplicito contenuto delle disposizioni dettate dall'art. 601 c.p.p. che disciplina ex professo la fase introduttiva del giudizio di appello, comuni sia al giudizio di appello con dibattimento sia per le decisioni in camera di consiglio; per la loro specificitā prevalgono su quelle generali dettate dall'art. 127 dello stesso codice quando l'appello ha per oggetto le materie, per le quali č prevista la decisione in camera di consiglio o la sentenza pronunciata, nel giudizio abbreviato. Se il termine a comparire č minore di quello previsto dall'art. 601 comma secondo c.p.p. il decreto di citazione č nullo e tale nullitā rientra nella categoria prevista dall'art. 178 lett. c) o di terzo tipo perché riguarda l'intervento dell'imputato, disciplinata dall'art. 180 dello stesso codice. La nullitā del decreto, e cioč dell'atto introduttivo del giudizio, comporta anche l'invaliditā della sentenza, ai sensi dell'art. 185 comma primo dello stesso codice.