(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza camerale — assunta ex art. 600 nuovo c.p.p. — con la quale il giudice abbia rigettato l'istanza di revoca della provvisionale proposta dall'imputato nella fase degli atti preliminari al dibattimento di appello. Infatti, tale ordinanza, da un lato strutturalmente collegata al merito della vicenda (ancora sub iudice) e dall'altro meramente interlocutoria, per il principio di cui all'art. 586, primo comma, stesso c.p.p., deve essere impugnata unitamente al merito, vale a dire — nella specie — alla sentenza di appello, e per il principio della tassatività, ex art. 568 stesso codice, non è ricorribile autonomamente.