(massima n. 1)
Benché il giudice di merito nell'esercizio del suo potere discrezionale concernente la concessione o il diniego delle attenuanti generiche possa attingere a qualsiasi elemento di valutazione ancorché non esplicitamente contemplato nell'art. 133 c.p. al fine di mitigare il rigore delle pene, tuttavia, qualora un determinato elemento della condotta sia stato preso in considerazione dal giudice in quanto circostanza attenuante tipica prevista dalla legge, non può, poi, lo stesso elemento giovare una seconda volta all'imputato sotto forma di attenuanti generiche, giacché, altrimenti, si giungerebbe all'assurdo logico di ancorare ad un medesimo elemento di fatto non una ma due o più determinazioni favorevoli all'imputato.