(massima n. 1)
In tema di attenuanti generiche, pur potendo ai fini della loro applicazione (o del loro diniego) venir presi in considerazione gli stessi elementi che a norma dell'art. 133 c.p. concorrono alla determinazione della misura della pena, occorre pur sempre che la loro rilevanza sia talmente eccezionale da giustificare il fatto che essi vengano presi in considerazione in due sedi e momenti diversi, per cui č sufficiente, ai predetti fini, che il giudice prenda in considerazione solo quello (o quelli) tra detti elementi che ritenga prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione delle attenuanti.