(massima n. 1)
Difetta la condotta del reato ipotizzato dall'art. 303 c.p. (pubblica istigazione e apologia) quando manchino i requisiti della pubblicitą dell'azione e della concreta idoneitą a suscitare consensi ed a provocare il pericolo di adesione al programma illecito. (La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto, nel caso di aderenti all'organizzazione terroristica «Brigate Rosse», che in udienza, dalla gabbia ov'erano ristretti, avevano esposto un drappo recante impressi l'emblema della stessa a cinque punte, le sigle di analoghe formazioni internazionali e la scritta «Rompiamo l'ordine metropolitano - Guerriglia per il comunismo», rilevando che la condotta si esauriva in un brevissimo arco di tempo e senza effetti, considerato che i possibili destinatari del «messaggio» erano da un canto refrattari ad esso (magistrati, funzionari, forze dell'ordine, difensori), dall'altro insuscettibili di esserne al momento influenzati, essendone gią a conoscenza (parenti e simpatizzanti degli imputati).