(massima n. 1)
È illegittima la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora il giudizio relativo alla prognosi non favorevole per il futuro sia stato fondato soltanto sul comportamento post factum dell'imputato. (Nella specie questa Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva preso in considerazione, ai fini del diniego, soltanto «l'ostinata negativa e la mancata collaborazione con la giustizia», ma non anche l'effettuazione della denuncia dell'incidente all'ente assicuratore, che avrebbe potuto far trasparire l'intenzione del denunciante di ridurre, se non di eliminare, i disagi economici patiti dalla persona investita e, quindi, una minore capacità a commettere per l'avvenire azioni criminose).