(massima n. 1)
Nel caso di sottrazione di cose depositate presso mense e spogliatoi di un'azienda, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 1, c.p., non potendo i predetti locali essere qualificati come luoghi destinati ad abitazione, trattandosi di locali accessibili ad una pluralità di soggetti, in cui non è ipotizzabile alcun tipo di «attività domestica» e «di abitazione» sia pure precaria e temporanea.