(massima n. 1)
Nelle ipotesi di concorso di persone nel reato di violazione di sigilli la qualità personale di custode che ai sensi del secondo comma dell'art. 349 c.p. aggrava il reato, si comunica ai concorrenti con il temperamento, introdotto dall'art. 1 della L. n. 19 del 1990 che ha modificato l'art. 59 c.p., secondo cui le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute o colpevolmente ignorate o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. (La Cassazione ha precisato che nella qualità di custode non può riconoscersi una circostanza inerente alla persona del colpevole da valutarsi, ai sensi dell'art. 118 c.p., come novellato dall'art. 3 della L. n. 19 del 1990, soltanto riguardo alla persona cui si riferisce, in quanto l'art. 70 c.p. qualifica come circostanze inerenti alla persona del colpevole unicamente quelle che riguardano l'imputabilità — età, stato di mente, ubriachezza, sordomutismo — e la recidiva).