(massima n. 1)
I regolamenti della CEE hanno piena efficacia obbligatoria e sono direttamente applicabili nell'ordinamento dello Stato. Ne consegue che avendo il reg. CEE n. 986/89, con l'art. 1, abrogato a decorrere dall'1 gennaio 1991, la norma (prima interna, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e poi comunitaria, fissata nell'art. 1 del reg. CEE n. 1153/75) che rendeva obbligatorio l'accompagnamento dei prodotti vitivinicoli con i documenti di cui ai moduli VA1, VA2, VA3 e VA4, a decorrere da tale data falsificare «un documento di accompagnamento» non costituisce reato, non essendo più il documento richiesto al fine di provare qualità, quantità, ecc. dei vini in circolazione. (Con riguardo al caso di specie la cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha escluso anche la punibilità di falsità ideologiche e materiali commesse su documenti di accompagnamento anteriormente alla suddetta data, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 2 c.p.).