(massima n. 1)
La possibilitą, riconosciuta dall'art. 620 lett. l) c.p.p. alla Corte di cassazione, di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza sostituzioni di giudizi di merito che involgano accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, che rimangono sempre operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimitą. (Fattispecie relativa a declaratoria di estinzione per amnistia del reato-base e di uno dei reati satelliti, con contestuale impossibilitą di determinare la pena per l'altro reato satellite, data la mancanza, nella sentenza impugnata, di elementi da cui desumere sia la pena da eliminare in relazione ai reati amnistiati sia quella da mantenere per il residuo reato satellite).