(massima n. 1)
Le attenuanti generiche, negate dal primo giudice, non impongono al giudice d'appello, che le concede, di diminuire la pena precedentemente inflitta quando, nel procedere al giudizio di comparazione imposto dal concorso di circostanze di segno opposto, abbia espresso un giudizio di prevalenza delle già ritenute circostanze aggravanti. Ne può dirsi che la conferma della pena irrogata dai primi giudici, malgrado il riconoscimento del nuovo fattore di indice favorevole, abbia finito per tradursi sostanzialmente in una reformatio in pejus.