(massima n. 1)
La concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, nell'esercizio del relativo potere, deve formulare la prognosi di ravvedimento di cui all'art. 164, comma primo, c.p.; ne consegue che il diniego del beneficio, motivato in base ad una ragione estranea all'ordinamento dell'istituto č arbitrario. Lo stesso discorso vale per la non menzione della condanna, che č collegata alla valutazione, positiva o negativa, delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., secondo quanto stabilito dall'art. 175 del medesimo codice. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza per aver giustificato il diniego della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna con la opportunitā Ģche permangano le tracce del reato nel casellario giudizialeģ).