(massima n. 2)
Il divieto di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) mira non soltanto ad assicurare l'identità della cosa, ma anche ad assicurarne la conservazione, sicché la sua violazione ricorre anche nell'ipotesi di prosecuzione dei lavori edilizi, in quanto questi mutano l'identità del manufatto e ne alterano la stessa conservazione. Ne consegue che risponde del suddetto reato l'autore di una costruzione abusiva che, nonostante il sequestro disposto dall'autorità, prosegua indebitamente i lavori.