(massima n. 1)
Se, da una parte, l'imputato non ha il dovere di rispondere alle domande e di ammettere fatti rivelatori della sua responsabilità, dall'altra il giudice può trarre, dai suoi diversi possibili atteggiamenti di fronte alle contestazioni, le proprie conclusioni su queste, come su tutte le altre manifestazioni della di lui personalità, successive alla consumazione del reato. Ne consegue che, se la confessione dell'imputato che riveli una autentica resipiscenza può giustificare la concessione delle attenuanti generiche, la sua ostinazione nel negare l'evidenza legittima la loro negazione.