Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2653 del 26 febbraio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 606, comma primo, lett. a), c.p.p., considera, quale motivo di ricorso per cassazione, che giustifica l'annullamento senza rinvio della sentenza (art. 620 c.p.p.), l'esercizio da parte del giudice di merito di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. L'esercizio di una potestà riservata agli organi dell'amministrazione si realizza quando il giudice con il provvedimento impugnato abbia usurpato poteri amministrativi (ad esempio, annullando o revocando un atto amministrativo) e cioè abbia esercitato una potestà tipica spettante all'amministrazione. Non sussiste pertanto l'esercizio di una siffatta potestà allorché il giudice è chiamato a decidere sul comportamento, tenuto dagli organi della pubblica amministrazione o dai dipendenti di essa, in relazione al caso concreto e detto comportamento costituisca violazione di una norma penale, posta a tutela di interessi che il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela (fattispecie in cui è stata ritenuta la penale responsabilità di taluni dipendenti dell'Anas per aver costoro omesso di collocare i prescritti segnali di pericolo a seguito dell'intervenuta avaria di uno dei due semafori posti ai due capi di una galleria).

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