(massima n. 1)
In tema di concorso nel sequestro di persona a scopo di estorsione, coloro che — pur non avendo partecipato al sequestro — intervengono successivamente con attività dirette al conseguimento del prezzo della liberazione quando l'evento del reato-fine non siasi ancora realizzato, rispondono di concorso nella intera attività criminosa non per fatto altrui, in violazione del principio della responsabilità personale penale, bensì in base al principio, costituzionalmente legittimo, sancito dall'art. 116 c.p., in virtù del quale la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione e, quindi, la responsabilità di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il concorrente, intervenendo successivamente nell'attività delittuosa, con una attività diretta al conseguimento del prezzo della liberazione, avendo saputo dell'avvenuto sequestro, ne accettò la responsabilità anche per le prevedibili conseguenze verificatesi e da verificarsi).