(massima n. 1)
Le decisioni con le quali la Corte di cassazione dichiari la inammissibilitą del ricorso in virtł dell'art. 606 comma terzo c.p.p. vanno sempre adottate con la forma della sentenza. Vanno invece sempre rese con ordinanza quelle meramente pregiudiziali, adottate ex art. 591 c.p.p. Ne deriva che solo alle prime č applicabile la condanna alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.